Comproprietà: cosa sono, quando scadono e come vanno risolte
Calciomercato.com ha posto alcune domande all’Avv. Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, titolare dei corsi per aspiranti osservatori di calcio e agenti dei calciatori (per info si rimanda al sito www.footballworkshop.it), sulle norme che regolano le “comproprietà”di cui in questi giorni – scadenza 20 giugno 2013 - le società professionistiche stanno rinnovando o risolvendo.
Avv. Cataliotti che cosa sono le comproprietà?
E’ doveroso premettere che, nel linguaggio comune, si parla erroneamente di “comproprietà”, anziché di diritto di partecipazione. Parlare di comproprietà non è giuridicamente corretto.
Nell’ordinamento calcistico italiano l’art. 102 bis delle NOIF (Norme organizzative interne della FIGC) definisce perentoriamente il diritto di partecipazione come segue: “Una società, che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di cessione definitiva di contratto, può contemporaneamente stipulare un accordo con la società cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest’ultima, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto”.
In altre parole, il diritto di partecipazione non può essere concordato tra le società coinvolte nella compartecipazione in misura diversa dal 50% (ad es. una società non può avere il 70% del cartellino e l’altra il 30%!).
E’ bene sottolineare che il contratto di prestazione sportiva tra la società cessionaria (che è quella che ha acquistato il calciatore) ed il calciatore deve avere la durata minima di due anni.
Qual è la durata dell’accordo di partecipazione?
L’accordo di partecipazione ha durata di un anno e deve essere, a pena di nullità, redatto per iscritto su apposito modulo predisposto dalle Leghe ed approvato dal Consiglio Federale, sottoscritto dalle società interessate e dal calciatore e contenere l’indicazione delle condizioni economiche nell’ipotesi in cui l’accordo di partecipazione venga definito in favore della società cedente, depositato presso la Lega o le Leghe competenti entro 5 giorni dalla sottoscrizione, insieme al contratto di cessione.
Entro il 20 giugno le “comproprietà” possono essere rinnovate?
Sì, l’accordo di partecipazione può essere, anzitutto, rinnovato ma ad una condizione: è necessario che il contratto di prestazione sportiva tra la società e il calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo dell’accordo di partecipazione. Perché ci sia rinnovo occorre, altresì, il consenso delle due società interessate e del calciatore.
E possono essere anche risolte?
Sì, la società titolare del tesseramento può risolvere consensualmente il contratto con il calciatore. Gli atti relativi devono essere sottoscritti, oltre che dal calciatore, anche dalla società titolare del diritto di partecipazione per rinuncia allo stesso.
E’ possibile il prestito del calciatore alla società compartecipante?
La risposta anche in questo caso è affermativa. La cessione a titolo temporaneo alla compartecipante del contratto del calciatore è possibile previo consenso di quest’ultimo.
E il prestito a una terza società?
Anche questa ipotesi è regolata dall’art. 102 bis delle NOIF. La società titolare del tesseramento può, con il consenso della compartecipante e del calciatore, cedere a titolo temporaneo per una stagione sportiva il rapporto contrattuale con il calciatore ad altra società purchè il prestito sia a titolo gratuito.
Da evidenziare, infine, che la società presso la quale il calciatore è tesserato potrebbe cedere la propria quota di partecipazione ad una terza società.