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Cessione Milan a RedBird, è scontro totale per Elliott: Blue Skye viola gli accordi, la Corte minaccia sanzioni
IL CASO – Ma ripartiamo con ordine. Lo scorso 17 maggio 2023 era già fallito un tentativo di Blue Skye di ottenere un’ampia documentazione sulla cessione del club rossonero. Successivamente, il 4 agosto, la il Tribunale aveva emesso un “ordine protettivo” per disciplinare la disclosure forzata del 17 maggio 2023. Quest’ordine limitava l’uso da parte di Blue Skye dei documenti ottenuti ad azioni specifiche in Lussemburgo e in Italia. A settembre, Blue Skye ha ribattuto all’ordine emesso, richiedendone la limitazione. Una richiesta che è stata poi respinta dal Tribunale, in quanto inappropriata, data l’assenza di necessità o di circostanze che la giustificassero. Ma non finisce qui.
CORTE PRONTA ALLA SANZIONE - La società di Cerchione e D’Avanzo non si è tuttavia fermata di fronte a quanto imposto dal Tribunale e ha utilizzato i documenti in questione anche nel procedimento italiano, nonostante il divieto. Da qui, l’intervento da parte della Corte che ha minacciato sanzioni nei confronti di Blue Skye, se entro i prossimi 14 giorni, la stessa Blue Skye non ritira la richiesta e non cessa il proprio comportamento lesivo.
IL DISPOSITIVO – Questo il testo del dispositivo, come riportato da Calcio e Finanza: “Sulla base dell’esame delle tesi delle parti, la Corte concorda con il convenuto (Elliott, ndr) e ritiene che la condotta del ricorrente (Blue Skye, ndr) violi sia l’ordinanza protettiva che l’ordinanza di modifica. Nessuna delle parti ha riferito alla Corte alcuno sforzo da parte del ricorrente (Blue Skye, ndr) volto a ritirare le argomentazioni incriminate dal procedimento italiano. La Corte è scettica sul fatto che il ricorrente avrebbe potuto credere in buona fede di rispettare gli ordini e se avesse voluto agire in buona fede, può ora – illuminato da questa Ordinanza – ritirare i documenti incriminati dal procedimento italiano. Se sceglie di non farlo, i sospetti della Corte sulla malafede saranno stati confermati. Di conseguenza, se la richiesta non viene ritirata dal procedimento italiano entro quattordici (14) giorni dalla presente Ordinanza, questa Corte accoglierà la richiesta di sanzioni del convenuto (Elliott, ndr) nella misura in cui la Corte ordinerà al ricorrente di restituire tutto il materiale prodotto finora in conformità alle ordinanze di questa Corte. In ogni caso, la Corte si aspetta che il ricorrente provvederà a tradurre il presente ordine in italiano e a trasmetterlo al tribunale di Milano che sovrintende al procedimento italiano”.