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  • Cataliotti: i procuratori e le loro commissioni. Quanto ci guadagnano?

    Cataliotti: i procuratori e le loro commissioni. Quanto ci guadagnano?

    Il calciomercato è entrato nel vivo, anche se ufficialmente aprirà i battenti a partire dal primo luglio. Ma con la liberalizzazione dell'attività del procuratore sportivo le regole circa i compensi dei procuratori sono cambiate.
     
     
    Calciomercato.com ha interpellato l'avv. e procuratore sportivo Jean-Christophe Cataliotti, titolare dei corsi per aspiranti osservatori e procuratori sportivi (info su www.footballworkshop.it), per capire meglio che cosa prevedono queste nuove regole.
     
    Cataliotti, i procuratori, protagonisti assoluti del calciomercato, che percentuali potranno inserire nei mandati di rappresentanza dei loro assistiti? Si è parlato di un tetto massimo del 3%....E' vero?
    L'entrata in vigore del nuovo regolamento ha creato diversi malumori, tra i procuratori, soprattutto circa la questione corrispettivi. 
    Ma, in realtà, se si va a leggere attentamente l'art. 6 del nuovo regolamento, quasi nulla è cambiato. Viene, infatti, sancito che "il corrispettivo per i servizi di un Procuratore Sportivo può essere stabilito in una somma forfettaria ovvero in una percentuale sui valori della transazione curata dal Procuratore Sportivo o sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva...". Non viene, pertanto, fissato un tetto massimo nella determinazione né della somma forfettaria né nella percentuale. Va, peraltro, rimarcato, proseguendo nella lettura della norma richiamata, che, al comma 3, viene "consigliato" di seguire determinate condizioni di fissazione dei corrispettivi spettanti al procuratore. E', infatti, sancito che le parti (procuratore e società o procuratore e calciatore) possono (non vi è scritto devono, per cui la determinazione del corrispettivo rimane rimessa alla libera volontà delle parti) fare riferimento ai seguenti criteri per la determinazione del corrispettivo:
    - l'ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l'assistenza fornita a un Calciatore o a un Club per la stipula di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva non dovrà eccedere il 3% della retribuzione base complessiva lorda del Calciatore;
    - l'ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l'assistenza fornita ad una Società Sportiva per la conclusione di un accordo di trasferimento di un Calciatore non dovrà eccedere il 3% del valore del trasferimento.
    Va, infine, evidenziato che, come già sanciva il previgente regolamento, nessun compenso sarà dovuto al Procuratore Sportivo da un calciatore che sottoscriva un contratto ai minimi federali, né da un Club nel caso in cui il Contratto di rappresentanza sia relativo al tesseramento di un calciatore non professionista.
     
    E se il cliente del Procuratore, società o calciatore, non dovesse pagare il corrispettivo pattuito, quali potrebbero essere le conseguenze?
    Il Procuratore potrà rivolgersi o agli organi della Giustizia Sportiva (se nel contratto di rappresentanza è stata inserita la clausola compromissoria) o alla Giustizia Ordinaria (se nel contratto di rappresentanza è stato indicato il foro competente in caso di controversie); la seconda ipotesi costituisce una novità assoluta, in quanto negli anni passati l'inserimento della clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie era obbligatoria, così come, conseguentemente, era vietato rivolgersi ai tribunali ordinari.
     

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