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Caso Diawara, UFFICIALE: respinto il ricorso della Roma, resta lo 0-3 a tavolino
Niente da fare per la Roma. Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, infatti, ha respinto il ricorso per il caso-Diawara, mantenendo dunque il 3-0 a tavolino in favore del Verona.
LA NOTA - "È stato respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 113/2020, presentato, in data 10 dicembre 2020, dalla A.S. Roma S.p.A., in persona del suo Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, CEO Dott. Guido Fienga, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, Dott. Gabriele Gravina, e della società Hellas Verona FC, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico Sig. Maurizio Setti, per l’annullamento della decisione n. 13/2020-2021 della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC del 10 novembre 2020, trasmessa via pec in pari data, con cui la suddetta Corte ha respinto il ricorso avanzato dalla ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o la Lega di Serie A, di cui al C.U. n. 32 del 22 settembre 2020, con il quale è stata irrogata, a carico della A.S. Roma S.p.A., la sanzione della perdita della gara contro l'Hellas Verona, disputata in data 19 settembre 2020, valida per la prima giornata di Campionato di Serie A - s.s. 2020/2021, con il risultato di 0-3, per la violazione del punto 8 ed ai sensi del punto 9 del C.U. n. 83/A del 20 novembre 2014; è stata, altresì, disposta la compensazione delle spese del giudizio".
LA NOTA - "È stato respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 113/2020, presentato, in data 10 dicembre 2020, dalla A.S. Roma S.p.A., in persona del suo Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, CEO Dott. Guido Fienga, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, Dott. Gabriele Gravina, e della società Hellas Verona FC, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico Sig. Maurizio Setti, per l’annullamento della decisione n. 13/2020-2021 della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC del 10 novembre 2020, trasmessa via pec in pari data, con cui la suddetta Corte ha respinto il ricorso avanzato dalla ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o la Lega di Serie A, di cui al C.U. n. 32 del 22 settembre 2020, con il quale è stata irrogata, a carico della A.S. Roma S.p.A., la sanzione della perdita della gara contro l'Hellas Verona, disputata in data 19 settembre 2020, valida per la prima giornata di Campionato di Serie A - s.s. 2020/2021, con il risultato di 0-3, per la violazione del punto 8 ed ai sensi del punto 9 del C.U. n. 83/A del 20 novembre 2014; è stata, altresì, disposta la compensazione delle spese del giudizio".