Calciomercato.com

  • Getty Images
    Caso Agnelli-ultrà, cosa rischia la Juve? L'avvocato: 'Niente penalizzazione'

    Caso Agnelli-ultrà, cosa rischia la Juve? L'avvocato: 'Niente penalizzazione'

    • Guido Del Re e Francesco Casarola

    Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è stato accusato di avere intrattenuto rapporti con alcune frange della tifoseria organizzata, dedite alla “rivendita” di biglietti con scopo di lucro, il cosiddetto bagarinaggio. Tali fatti sembrerebbero aver attivato sia la Procura Penale di Torino che la Procura Federale F.I.G.C. Le accuse si fondano sul presunto rapporto del presidente Agnelli, e di alcuni dirigenti della società bianconera, con esponenti della tifoseria autorizzati ad avere un numero di biglietti ed abbonamenti in numero superiore al consentito, in violazione della normativa di pubblica sicurezza sulla cessione dei tagliandi, per assistere a manifestazioni sportive e favorendo quindi il fenomeno del bagarinaggio.


    LE VIOLAZIONI - Tale condotta, ai sensi di quanto disposto dalla normativa sportiva, si porrebbe in violazione degli artt. 12 c. 1, c.2 e c. 9  del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. (CGS). L’art. 12 c. 1 pone un divieto alle società sportive di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione ed al mantenimento di gruppi organizzati e non, di propri sostenitori. Il c. 2 afferma che le società sono tenute all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate. In riferimento al rapporto tra dirigenti e tifosi, il comma 9 afferma quanto segue: “Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle richiamate prescrizioni, si applicano le medesime sanzioni di cui al comma 8.”

    DA RACITI IN POI - Le previsioni del Codice di Giustizia Sportiva, sopra citate, richiamano quanto disposto dalle norme statutarie in particolare dal D.D.L. n. 8/2007 (convertito in L. legge n. 41 del 4 aprile 2007), introdotto dopo la nota vicenda Raciti, che prevede tra le altre, l’introduzione dei tornelli per l’accesso alle manifestazioni sportive. La Procura Federale, concluse le indagini preliminari, potrebbe optare per il deferimento, sia dei dirigenti bianconeri che della Juventus, dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale. Le norme violate, oltre a quelle sopra descritte, potrebbero essere individuate anche nell’art. 1bis c.1 CGS, in merito all’obbligo di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché nell’art. 4 c.2  CGS, relativamente alla responsabilità oggettiva delle società di calcio, ai fini disciplinari, dell’operato di dirigenti e tesserati. Incardinato il procedimento, l’organo di primo grado avrà 90 giorni per emettere una decisione che, gli imputati, potranno impugnare innanzi all’organo di secondo grado, la Corte Federale di Appello che dovrà decidere entro 60 giorni. Divenuta irrevocabile la decisione degli organi giudicanti della FIGC, questa potrà essere impugnata, in ultima istanza, all’interno dell’ordinamento sportivo dinnanzi al Collegio di Garanzia del CONI.

    LE SANZIONI - Sul piano sanzionatorio la Juventus, ai sensi dell’art. 12 CGS, laddove ne fosse provata la colpevolezza e/o la responsabilità, potrebbe essere condannata ad una sanzione pecuniaria da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro per la violazione dell’art. 12 c. 1 e c. 2., mentre i dirigenti bianconeri ad una sanzione pecuniaria di 20.000,00 euro, per ogni imputato, per la violazione dell’art. 12 c.9. E’ difficile ipotizzare sanzioni diverse o maggiormente gravose essendo disposte, per il caso di specie, solo in caso di un comportamento recidivo. La complessità della vicenda è data sia dalle poche “certe” notizie a disposizione che dalla mancanza, ad oggi, di provvedimenti e/o decisioni da parte degli organi di giustizia ordinaria. 

    Avv. Guido Del Re e dott. Francesco Casarola
    Studio Legale Del Re

    (con sede a Roma e Milano)


    Altre Notizie