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    Calcioscommesse: Catania in Lega Pro con -12, 5 anni a Pulvirenti. Teramo in D

    Calcioscommesse: Catania in Lega Pro con -12, 5 anni a Pulvirenti. Teramo in D

    Questa mattina è arrivata la sentenza di primo gradto del Tribunale Nazionale Federale sui dibattimenti legati alle inchieste calcioscommesse di Catania e Catanzaro: è stata ufficializzata la situazione del Catania, che retrocede in Lega Pro con 12 punti di penalizzazione, da scontare nella prossima stagione. Teramo (appena promosso in Serie B) e Savona (in Lega Pro), retrocedono in Serie D, senza alcuna penalizzazione: le due società sono accusato di aver truccato l'ultima partita del campionato di Lega Pro dello scorso anno, che le vedeva impegnate l'una contro l'altra.

    INIBIZIONE - Il tribunale FIGC ha deciso di infliggere al presidente del Catania Antonino Pulvirenti 5 anni d'inibizione e 300mila euro di multa. Per l'ex amministratore delegato Pablo Cosentino invece gli anni di stop sono 4.

    LE ALTRE SENTENZE - Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto anche 5 punti di penalizzazione alla Vigor Lamezia (in Lega Pro), da scontarsi nella stagione 2015-16, più un'ammenda di 25.000 euro; decisa l'esclusione dal campionato di competenza per il Città di Brindisi (attualmente in Serie D); per quanto riguarda le altre penalizzazioni, 3 punti al Barletta (società fallita, era in Lega Pro, ripartirà dall'Eccellenza), 2 invece per Neapolis (fallita, era in Serie D), Sef Torres (Lega Pro) e San Severo (Serie D), un solo punto per L’Aquila (Lega Pro), per la Luparense San Paolo (Serie D) e Puteolana Internapoli, in Eccellenza.

    IL COMUNICATO - > Pulvirenti Antonino, l’inibizione di anni 5 (cinque) e l’ammenda di € 300.000,00 (euro trecentomila/00);
    > a Cosentino Pablo Gustavo, l’inibizione di anni 4 (quattro) e l'ammenda di € 50.000.00 (euro cinquantamila/00);
    > a Di Luzio Piero, inibizione di anni 5 (cinque), più la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in continuazione, più ammenda di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
    > alla Società Calcio Catania Spa, la retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Calcio Serie B s.s. 2014/2015, con la penalizzazione di 12 (dodici) punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).  

    > BARGHIGIANI Marco, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, nonché soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS, operante all’interno e nell’interesse della Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi ed ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00).
    > CABECCIA Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Squalifica di mesi 6 (sei) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).
    > CENICCOLA Enrico, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per la Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Inibizione di mesi 6 (sei) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).
    > CAMPITELLI Luciano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SS Teramo Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00).
    > CORDA Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la Società SS Barletta Calcio Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15: Squalifica di 2 (due) anni ex art. 24 CGS.
    > DELLEPIANE Aldo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Savona FBC Srl, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00).
    > DI GIUSEPPE Marcello, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la Società SS Teramo Calcio Srl, per la v iolazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di 4 (quattro) anni ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00).
    > DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la: a) violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; b) violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS; c) violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Squalifica di anni 2 (due) e mesi 6 (sei) ed ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00).
    > DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti responsabile area tecnica tesserato per la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, per la: a) violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati nei procedimenti n. 859pf14-15 e 859bispf14-15; b) Violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; c) Violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS: Inibizione di 5 (cinque) anni e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC oltre all’ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00).
    > MATTEINI Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSDARL Atletico San Paolo Padova oggi SSDARL Luparense San Paolo FC, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Squalifica di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00).
    > PESCE Giuliano, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica: Inibizione di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) ed ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00).
    > SS BARLETTA CALCIO Srl Per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Corda, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS: Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016.
    > L’AQUILA CALCIO 1927 Srl a) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con le aggravanti di 24 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2015-2016 cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS; c) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Nicola, con riferimento alla violazione dell’art. 6, comma 5, del CGS: Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016.
    > SDARL LUPARENSE SAN PAOLO FC SSD (già ARL Atletico San Paolo Padova) Per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Matteini, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS: Penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016.
    > SAVONA FBC Srl a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Dellepiane, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati a Barghigiani, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; c) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Cabeccia e Ceniccola, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS: Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).
    > SS TERAMO CALCIO Srl a) per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio legale rappresentante Campitelli, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; b) per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Di Giuseppe, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS; c) per responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS: Retrocessione all’ultimo posto in classifica nella stagione sportiva 2014/2015 ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).  

    > Proscioglie i deferiti Salvatore CASAPULLA, Luigi CONDÒ, Giuseppe PERPIGNANO e Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl dagli addebiti loro rispettivamente ascritti.

    In parziale accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni:
    > mesi 9 (nove) di inibizione ed € 40.000,00 (€ quarantamila/00) di ammenda a ARPAIA Claudio; -
    > anni 2 (due) e mesi 3 (tre) di squalifica ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a ASTARITA Salvatore;
    > anni 5 (cinque) di inibizione ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a BELLINI Felice;
    > anni 2 (due) di inibizione ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a CAPITANI Domenico;
    > anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di squalifica ed € 60.000,00 (€ sessantamila/00) di ammenda a CAROTENUTO William; 
    > anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a CICCARONE Antonio;
    > anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di squalifica e € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda a CORDA Ninni;
    > mesi 3 (tre) di squalifica ed € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda a COSTANTINO Francesco Massimo;
    > anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a DALENO Savino;
    > anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di squalifica ed € 35.000,00 (€ trentacinquemila/00) di ammenda a DI LAURO Fabio;
    > anni 2 (due) di inibizione ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a DI NICOLA Ercole;
    > anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) di inibizione ed € 70.000,00 (€ settantamila/00) di ammenda a FLORA Giorgio;
    > mesi 9 (nove) di inibizione ed € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda a MAGLIA Fabrizio;
    > anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) di squalifica a MARZOCCHI Emanuele;
    > anni 3 (tre) e mesi 9 (nove) di inibizione ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda a MORISCO Vito;
    > mesi 3 (tre) di inibizione ed € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda a NUCIFORA Vincenzo;
    > anni 2 (due) di inibizione ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda a SAMPINO Giuseppe;
    > € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda alla Società USD AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI;
    > punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società SS BARLETTA CALCIO Srl;
    > esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale a uno dei campionati di categoria inferiore alla Società SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI;
    > € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda alla Società L’AQUILA CALCIO 1927 Srl;
    > punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società NEAPOLIS Srl;
    > punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI;
    > punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 alla Società USD SAN SEVERO;
    > punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda alla Società SEF TORRES 1903 Srl;
    > punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva 2015-16 ed € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda alla Società VIGOR LAMEZIA Srl".

    LA VIRTUS ENTELLA ESULTA - La Virtus Entella ha diramato un comunicato dove mostra tutta la sua soddisfazione in merito alla decisione del Tribunale Nazionale Federale, che ha sancito la retrocessione dalla Serie B alla Lega Pro del Catania: "La riammissione al campionato di Serie B costituisce il riconoscimento del valore sportivo di chi gioca pulito e rispetta le regole. Come noi abbiamo sempre fatto e come continueremo a fare, convinti che sia l'unica strada per vincere sempre".
     

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