Calcio & Legge 'La normativa su chi paga le procure degli agenti'
Calciomercato.com ha chiesto all’Avvocato Agente Fifa Jean-Christophe Cataliotti, titolare dei corsi per agenti dei calciatori e osservatori di calcio (info su www.footballworkshop.it), alcuni chiarimenti sulle modalità di incarico degli agenti fifa, alla luce delle recenti notizie su possibili deferimenti di agenti e direttori sportivi.
Cataliotti ci può spiegare quali sono le formalità che un agente deve rispettare quando riceve un mandato a rappresentare gli interessi di un calciatore o di una società?
E’ opportuno evidenziare, innanzitutto, che, secondo quanto dispone il regolamento FIGC sull’attività degli agenti dei calciatori, un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio solo se incaricato per iscritto. Da sapere. anche, che l’incarico deve essere, a pena di inefficacia, redatto sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, i quali moduli devono essere depositati o inviati, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, a mezzo di raccomandata a.r., presso la segreteria della Commissione Agenti.
Poniamo il caso che sia stato un calciatore a dare mandato ad un agente. Chi deve pagare il compenso dell’Agente?
E’ evidente che il compenso debba essere pagato dal calciatore, essendo quest’ultimo il “cliente” del calciatore. Tuttavia – recita il citato regolamento – dopo la conclusione del contratto del calciatore con la società, il calciatore stesso può esprimere il suo consenso scritto autorizzando la società di calcio a pagare direttamente l’agente per suo conto. Precisa la norma regolamentare che il pagamento effettuato a nome del calciatore deve riflettere le condizioni generali di pagamento concordate tra il calciatore e l’agente. In pratica, se vi è l’autorizzazione scritta del calciatore e il pagamento è rispettoso degli accordi presi tra calciatore e agente, è legittimo il pagamento del compenso dell’agente da parte della società per conto del calciatore.
Ma come è calcolato il compenso dell’Agente?
Il compenso dell’Agente che ha ricevuto mandato dal calciatore – e l’atleta deve essere necessariamente un professionista! – si calcola generalmente in misura percentuale sulla base del reddito lordo annuo del calciatore (potrebbe essere concordato anche un pagamento in misura forfettaria). Nel calcolo non devono essere fatti rientrare il valore di altri benefits, quali i premi a punto o qualsiasi altro tipo di privilegio che non sia certo.
Tornando al tema dei possibili deferimenti di diversi agenti, quali sono, in concreto, le sanzioni applicabili nei confronti degli Agenti?
A seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive, l’agente può essere soggetto alle seguenti sanzioni (irrogabili anche congiuntamente): censura o deplorazione, sanzione pecuniaria, sospensione della Licenza per un massimo di 12 mesi, revoca della licenza, divieto di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio ovvero preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
Se un agente è stato sospeso il calciatore può cambiare procuratore?
Se l’agente ha subito la sanzione disciplinare della sospensione, sia i calciatori che le società rappresentati dall’Agente sospeso avranno la facoltà di recedere ad nutum dal loro rapporto contrattuale con l’Agente.