Calcio & Legge 'In Italia un allenatore non può avere un agente!' Ma La Fifa...
Calciomercato.com ha chiesto all’Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, esperto di diritto calcistico e titolare del prossimo corso per aspiranti agenti dei calciatori che si terrà a Reggio Emilia sabato 26 gennaio 2013 (info su www.footballworkshop.it) se gli agenti dei calciatori possono rappresentare gli interessi anche degli allenatori di calcio.
Cataliotti, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza: gli agenti dei calciatori possono curare gli interessi di un allenatore?
La denominazione “agenti dei calciatori” farebbe propendere per una interpretazione restrittiva dell’attività dell’agente, limitata, cioè, esclusivamente alla rappresentanza degli interessi di un calciatore. Così, in realtà, non è, visto che l’agente può rappresentare gli interessi anche di una società di calcio per favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione di contratti di calciatori. Quanto alla possibilità per un agente di curare gli interessi di un allenatore, secondo quanto dispone il “Regolamento FIGC sugli Agenti dei calciatori”, la risposta è certamente negativa in quanto l’art. 4 del citato Regolamento circoscrive espressamente l’attività dell’Agente alla tutela degli interessi di calciatori e società, recitando testualmente come segue: “l’agente può rappresentare e tutelare gli interessi dei propri assistiti che possono essere solo calciatori o società”.
Ciò significa che un agente iscritto all’elenco tenuto presso la FIGC non può gestire un allenatore?
La risposta è affermativa. Da evidenziare, ed è questo il punto più importante, che nel Regolamento FIFA sugli Agenti dei calciatori non viene, invece, espressamente vietato ad un agente di rappresentare un allenatore. Vi è, infatti, una differenza sostanziale, rispetto al Regolamento FIGC, nel testo dell’art. 1 del Regolamento FIFA che recita come segue: “il regolamento non si applica ai servizi che possono essere forniti dagli agenti ad altri soggetti quali dirigenti o allenatori”. Non viene, cioè, sancito un espresso divieto di curare gli interessi non solo di un allenatore, ma anche di un dirigente; viene, però, sottolineato che nel caso in cui l’agente rappresenti i suddetti soggetti non troveranno applicazione le norme del Regolamento FIFA sugli agenti dei calciatori.
E le calciatrici, i calciatori dilettanti, i calciatori di calcio a cinque possono essere rappresentati da un agente?
La risposta, in questo, caso è negativa sia per il regolamento FIFA che per quello FIGC.
Per completare il quadro: è assolutamente obbligatorio essere agenti muniti di licenza per rappresentare gli interessi di calciatori e società?
Sì, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, oppure del genitore, del fratello o del coniuge del calciatore. Ricordiamo, comunque, che un calciatore può concludere un contratto di prestazione sportiva anche senza l’assistenza di un agente, purché di tale circostanza ne sia fatta menzione nello stesso contratto di prestazione sportiva.