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    Atalanta, solo una multa per i cori razzisti a Dalbert

    Atalanta, solo una multa per i cori razzisti a Dalbert

    Nel comunicato di oggi del giudice sportivo della Serie A è stata presa anche la decisione in merito ai cori discriminatori nei confronti di Dalbert nella gara del Tardini tra Atalanta e Fiorentina. Questo il comunicato:
     
    "visti gli atti trasmessi dalla Procura federale in data 3 ottobre 2019, in relazione ai cori discriminatori percepiti dal calciatore Chagas Estevao Dalbert Henrique (Soc. Fiorentina) al 28° del primo tempo;
     
    letti gli elementi forniti dal calciatore in sede di audizione testimoniale in relazione ai cori discriminatori di una parte della tifoseria, e non invero di singoli tifosi, seppur non di rilevanza tale da essere chiaramente percepiti da parte degli Organi federali e preposti all’ordine pubblico ma comunque tali da giustificare l’interruzione della gara, tempestivamente disposta dal Direttore di gara;
     
    considerato pertanto che, non sussistendo ragionevole dubbio circa il verificarsi della condotta discriminatori, per i suddetti cori la Società Atanata debba rispondere ai sensi dell'art. 28, comma 4, CGS ma che la sanzione, vista la dimensione e la mancata percezione reale da parte degli Organi federali e preposti all'ordine pubblico, debba essere, in applicazione anche degli srtt. 12, comma 1, e 29 SGC, determinata nella misura che segue;
     
    P.Q.M.
     
    delibera di sanzionare la Società Atalanca con la senzione dell'ammenda di € 10.000".
     
     

     

     

    Nel comunicato di oggi del giudice sportivo della nostra Serie A è stata presa anche la decisione in merito ai cori discriminatori nei confronti di Dalbert nella gara del Tardini tra Atalanta e Fiorentina. Questo il comunicato:

    "visti gli atti trasmessi dalla Procura federale in data 3 ottobre 2019, in relazione ai cori discriminatori percepiti dal calciatore Chagas Estevao Dalbert Henrique (Soc. Fiorentina) al 28° del primo tempo;

    letti gli elementi forniti dal calciatore in sede di audizione testimoniale in relazione ai cori discriminatori di una parte della tifoseria, e non invero di singoli tifosi, seppur non di rilevanza tale da essere chiaramente percepiti da parte degli Organi federali e preposti all’ordine pubblico ma comunque tali da giustificare l’interruzione della gara, tempestivamente disposta dal Direttore di gara;

    considerato pertanto che, non sussistendo ragionevole dubbio circa il verificarsi della condotta discriminatori, per i suddetti cori la Società Atanata debba rispondere ai sensi dell'art. 28, comma 4, CGS ma che la sanzione, vista la dimensione e la mancata percezione reale da parte degli Organi federali e preposti all'ordine pubblico, debba essere, in applicazione anche degli srtt. 12, comma 1, e 29 SGC, determinata nella misura che segue;

    P.Q.M.

    delibera di sanzionare la Società Atalanca con la senzione dell'ammenda di € 10.000".

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