Calciomercato.com

  • Arbitro aggredito a Roma, ecco le sanzioni: solo 5mila euro di multa, -5 e tutta la stagione a porte chiuse

    Arbitro aggredito a Roma, ecco le sanzioni: solo 5mila euro di multa, -5 e tutta la stagione a porte chiuse

    È arrivata la sentenza del Giudice Sportivo del Comitato regionale del Lazio sull'aggressione a Riccardo Bernardini, l'arbitro 24enne della sezione di Ciampino, colpito dopo la gara di Promozione tra Virtus Olympia San Basilio e Atletico Torrenova dello scorso 11 novembre. Cinque punti di penalizzazione in classifica, 5mila euro di multa e l'obbligo, per la Virtus Olympia, di giocare le restanti partite di questa stagione a porte chiuse le prime decisioni, in attesa che la Procura federale, che sta acquisendo tutta la documentazione, decida se intervenire ulteriormente.

    IL COMUNICATO - VIRTUS OLYMPIA ROMA SB - ATLETICO TORRENOVA 1986 
    Visti gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe pervenuti a questo Organo Giudicante in data 28/11/2018 alle ore 17.17. - Per indebita presenza alla fine del primo tempo nella zona antistante gli spogliatoi di persona non identificata riconducibile alla società. Tale soggetto l’arbitro lo riconosceva fra gli aggressori a fine gara. - Perché propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano alla terna arbitrale gravi offese e minacce. - L’arbitro riferisce che a fine partita, nel fare rientro negli spogliatoi notava il cancello che separa la zona riservata ai tesserati e l’area tribuna era aperto. Da detto cancello entravano tre soggetti mescolandosi fra calciatori e dirigenti. Uno di detti soggetti colpiva violentemente con uno schiaffo al volto l’arbitro all’altezza dello zigomo facendolo barcollare. Immediatamente dopo l’arbitro veniva colpito con un altro schiaffo che gli faceva perdere l’equilibrio facendolo cadere a terra battendo la testa e perdendo i sensi.

    - L’assistente arbitrale n. 2, che come prassi è il primo ufficiale di gara a fare rientro negli spogliatoi, a fine gara notava due individui intenti a scavalcare il cancello che divideva l’area spogliatoi dalla tribuna. - Detti individui avvicinavano l’arbitro colpendolo con due forti schiaffi. Riferisce l’assistente che l’arbitro cadeva in terra a peso morto battendo la nuca, provocandogli una ferita con copiosa fuoriuscita di sangue. I due aggressori si sono dileguati precipitosamente. - L’arbitro è stato soccorso prontamente dal massaggiatore della società ATLETICO TORRENOVA che con il proprio efficace intervento metteva in sicurezza l’arbitro che correva il rischio di soffocare. - L’assistente arbitrale n. 1, riferisce che alcuni tifosi tentavano di sfondare un cancello chiuso con catena. – All’interno degli spogliatoi, a fine gara sostavano estranei riconducibili alla società che tenevano comportamento minaccioso nei confronti dei tesserati della squadra avversaria.

    - L’arbitro, con autoambulanza, veniva trasportato al Policlinico Umberto I di Roma e ricoverato fino al 23.11.2018 con diagnosi di trauma cranico, focolai contusivi-emorragici in sede basale, fronte olfattoria con notevole prevalenza sinistra, ove si rileva una raccolta ematica di 3 cm. Prognosi di gg 60 (sessanta). Questo Organo Giudicante, considerato che per quanto indicato non può che applicarsi quanto prevede il Codice di Giustizia Sportiva all’art. 14 dal titolo “Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori” che dispone per fatti violenti commessi in occasione delle gare sia interne che esterne sul proprio impianto sportivo, la sanzione dell’ammenda, per le società non appartenenti alla sfera professionistica, da 500,00 euro a 15.000,00 euro. La norma, pertanto, non prevede l’esclusione dal campionato di competenza. Come recita il codice la responsabilità delle società per i fatti compiuti dai propri sostenitori, è, infatti, differente rispetto ai casi di responsabilità oggettiva per fatti compiuti da propri tesserati. Inoltre, considerata la gravità del fatto si ritiene opportuno infliggere la sanzione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 18 del CGS nella misura di cui in dispositivo. Questo Organo Giudicante dovendo scrupolosamente attenersi alle norme vigenti In virtù degli artt. 14 e 18 del CGS.

    DELIBERA a) Di infliggere alla società VIRTUS OLYMPIA ROMA SB l’ammenda di euro 5.000,00, nonché la penalizzazione di 5 punti in classifica da scontare nel Campionato di Promozione della corrente stagione sportiva. b) Di disporre, con decorrenza immediata, l’obbligo, di disputare le gare interne in totale assenza di pubblico fino al 31.05.2019. Si trasmettono gli atti alla Procura Federale della FIGC per quanto di competenza.

    Altre Notizie